Bundesverfassungsgericht, sentenza 5 maggio 2020 – 2 BvR 859/15, 980/15, 2006/15 e 1651/15

PRIMAZIA DEL DIRITTO EUROUNITARIO – DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA E SINDACABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DELLE ISTITUZIONI EUROUNITARIE -LEGITTIMAZIONE GIURIDICA DELLE CORTI GIURISDIZIONALI – POLITICA ECONOMICA – OBBLIGO DI VIGILANZA DEL SINGOLO STATO UE – ECCESSO DI POTERE – DIRITTI FONDAMENTALI – PRINCIPIO DEMOCRATICO – CRISI DA CORONAVIRUS.

I provvedimenti delle Istituzioni eurounitarie sono sindacabili dal Bundesverfassungsgericht allorquando incidano sui diritti fondamentali dei cittadini tedeschi, come pure sulle prerogative degli organi costituzionali della Repubblica Federale. Pur godendo di ampia discrezionalità amministrativa, i provvedimenti delle istituzioni eurounitarie sono soggetti ad una cognizione piena da parte del Bundesverfassungsgericht anche nell’ipotesi di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il principio democratico risulta violato dall’agere della Banca Centrale Europea allorquando questa si arroga competenze che non le spettano, come quelle in materia di politica monetaria.
Al Bundestag è riservata la rappresentanza delle supreme istanze del popolo tedesco riguardo l’appartenenza all’Unione Europea.
Il Governo Federale, il Parlamento così come la Bundesbank sono venuti meno agli obblighi di vigilanza che gravano sugli stessi in materia di politica economica e di retta amministrazione del sistema delle Banche centrali europee.
Il Public Sector Purchase Program attuato dalla BCE a partire dalla Decisione 2015/774 è illegittimo, oltre ad essere viziato da sviamento ed eccesso di potere.
La decisione adottata non riguarda alcuna delle misure di assistenza finanziaria introdotte dall’Unione europea o dalla BCE nell’ambito dell’attuale crisi da coronavirus.

JEAN PAUL DE JORIO

Quale futuro per l’Unione Europea?
La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul quantitative easing attuato dalla Bce: Nihil sub sole novi.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il falso mito del «dialogo tra Corti». – 3. Solange III (?): ovvero il revanscismo del Bundesverfassungsgericht. – 4. Conclusioni.

 

  1. Introduzione

La recente decisione della Corte costituzionale federale pubblicata nel maggio scorso – che si è pronunciata sul quantitative easing della BCE – ha ricevuto vasta eco di stampa, suscitando una miriade di commenti, la maggior parte dei quali hanno sostenuto l’assunto secondo cui la sentenza del massimo plesso giurisdizionale tedesco abbia inferto un «colpo mortale» al processo di integrazione europea, se non addirittura all’UE in quanto tale.