Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2 – Presidente Patroni Griffi – Estensore Lotti Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 4 – Presidente Patroni Griffi – Estensore Lageder.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – OCCUPAZIONE – OCCUPAZIONE ACQUISITIVA – CESSAZIONE ILLECITO PERMANENTE – RINUNCIA ABDICATIVA – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE.

Per le fattispecie disciplinate dall’art. 42-bis t.u. espropriazioni, l’illecito permanente dell’Autorità viene meno nei casi da esso previsti (l’acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata. Per le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titulo dalla pubblica amministrazione, anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo.

GIOVANNA ARIEMMA

OCCUPAZIONE SINE TITULO E TUTELA DEL PRIVATO: L’AMMISSIBILITÀ DELLA RINUNCIA ABDICATIVA IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’espropriazione per pubblica utilità e la qualificazione del diritto di proprietà secondo l’ordinamento interno e sovranazionale. – 3. Dalle c.d. espropriazioni indirette agli artt. 43 e 42-bis d.p.r n. 327/2001. – 4. L’ammissibilità della rinuncia abdicativa: evoluzione giurisprudenziale. – 5. Le plenarie del 20 gennaio 2020 non ammettono la rinuncia abdicativa nel sistema degli espropri. – 6. Conclusioni.

 

  1. Premessa

Il dibattito sull’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà in materia di espropriazione per pubblica utilità sottende la necessità, propria dell’ordinamento pubblico, di contemperare opposti interessi. Difatti la pubblica amministrazione, nell’esercizio del potere autoritativo di cui è titolare, è alla continua ricerca di un equilibrio tra il perseguimento del pubblico interesse e la contrapposta esigenza di rispettare il diritto di proprietà del privato, considerato dalla Corte Europea quale diritto fondamentale della persona.