Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali, Sentenza 27 aprile 2023 (Ud. 23 febbraio 2023) n. 17615 – Presidente: Margherita Cassano – Estensore: Angelo Caputo

ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÁ FINANZIARIA – BENE GIURIDICO – SUCCESSIONE DI NORME PENALI – ABOLITIO CRIMINIS – SUSSISTE – RIGETTA

L’integrale sostituzione del testo della fattispecie penale di abusiva attività finanziaria ad opera dell’art. 8 comma 2, comma 2, legge 13 agosto 2010, n. 141, ha determinato l’abrogazione tacita dell’art. 39 della legge n. 262/2005, nella parte in cui quest’ultima disposizione prevedeva la duplicazione delle pene previste per l’illecito penale oggetto di esame.

antonino di maio

L’esercizio abusivo dell’attività finanziaria nella recente prospettiva giurisprudenziale

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. La prassi dell’”inchino” fra usi sociali ed espressione di potere mafioso. – 2. L’iter processuale e i motivi di ricorso. – 3. La turbatio sacrorum. Vicende storiche ed attualità di una figura delittuosa posta a tutela del sentimento religioso ancora vitale. – 3.1. La turbatio sacrorum nel diritto romano tardoantico, medievale, moderno. – 3.2. La turbatio sacrorum nel Codice Zanardelli. – 3.3. La turbatio sacrorum nel Codice Rocco. Dal primato del c.ulto cristiano-cattolico alla laicità pluralista costituzionale. – 3.4. La struttura della disposizione vigente. Questioni interpretative. – 3.4.1. Il fatto tipico oggettivo – 3.4.2. Il fatto tipico soggettivo. – 3.4.3. Sanzione, trattamento procedurale e aggravante – 3.5. La questione del bene giuridico protetto. – 4. La risposta della Corte di Cassazione. –
5. Tutela del sentimento religioso e il contrasto alla mafia: simul cadent, vel simul stabunt. Chiosa critica sull’applicabilità dell’aggravante del metodo mafioso. – 6. Osservazioni conclusive.

 

 

1. Introduzione

L’esame della sentenza commentata consente di delineare brevemente talune considerazioni sul delitto di esercizio abusivo dell’attività finanziaria che si prefigurano quali attuali nodi “gordiani” nel recente dibattito giurisprudenziale […]