Corte costituzionale – sentenza 21 febbraio 2019, n. 20 – Presidente Giorgio Lattanzi – Redattore Nicolò Zanon – R.A. (Avv.ti M. Grandi e S. Orlandi), Presidenza del Consiglio dei ministri (Avv. Stato G. Galluzzo).

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE – ART. 14, COMMA 1° BIS E COMMA 1° TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

È fondata la questione di illegittimità costituzionale di cui all’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VINCENZO VISONE

La trasparenza amministrativa al vaglio
della Corte Costituzionale

SOMMARIO: 1. La doppia anima della sentenza n. 20 del 2019. – 2. Il merito del decisum: eccesso di trasparenza e difetto di ragionevolezza. – 3. Le diverse declinazioni del “diritto di accesso”. – 4. Le differenze fra accesso civico generalizzato e accesso classico e i diversi precipitati in tema di bilanciamento. – 5. L’utilitas di un accesso assunto nella sua balcanizzazione normativa nel rapporto antitetico tra privacy e trasparenza ubicato nella società della “indicizzazione” dei dati. – 6. Rito e merito: riflessioni conclusive su quanto conti la scelta del foro per le sorti del bilanciamento.

 

  1. La doppia anima della sentenza n. 20 del 2019

La sentenza del Giudice delle leggi n. 20 del 2019, che si è inteso approfondire in questa sede, consta di spunti di riflessione differenziati, i quali possono, dicotomicamente, essere aggregati in una summa divisio. Tale arresto pretorio, infatti, nel proprio obiter dictum, ha significato un ulteriore ed evoluto passaggio della sentenza n. 269/2017 in tema di doppia pregiudizialità, nonché ha vagliato e statuito in ordine alla legittimità costituzionale degli obblighi di pubblicazione, rimessi in capo alla P.A., di cui al d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.