Corte costituzionale – sentenza 21 febbraio 2019, n. 20 – Presidente Giorgio Lattanzi – Redattore Nicolò Zanon – R.A. (Avv.ti M. Grandi e S. Orlandi), Presidenza del Consiglio dei ministri (Avv. Stato G. Galluzzo).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE – ART. 14, COMMA 1° BIS E COMMA 1° TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
È fondata la questione di illegittimità costituzionale di cui all’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
VINCENZO VISONE
La trasparenza amministrativa al vaglio
della Corte Costituzionale
SOMMARIO: 1. La doppia anima della sentenza n. 20 del 2019. – 2. Il merito del decisum: eccesso di trasparenza e difetto di ragionevolezza. – 3. Le diverse declinazioni del “diritto di accesso”. – 4. Le differenze fra accesso civico generalizzato e accesso classico e i diversi precipitati in tema di bilanciamento. – 5. L’utilitas di un accesso assunto nella sua balcanizzazione normativa nel rapporto antitetico tra privacy e trasparenza ubicato nella società della “indicizzazione” dei dati. – 6. Rito e merito: riflessioni conclusive su quanto conti la scelta del foro per le sorti del bilanciamento.
- La doppia anima della sentenza n. 20 del 2019
La sentenza del Giudice delle leggi n. 20 del 2019, che si è inteso approfondire in questa sede, consta di spunti di riflessione differenziati, i quali possono, dicotomicamente, essere aggregati in una summa divisio. Tale arresto pretorio, infatti, nel proprio obiter dictum, ha significato un ulteriore ed evoluto passaggio della sentenza n. 269/2017 in tema di doppia pregiudizialità, nonché ha vagliato e statuito in ordine alla legittimità costituzionale degli obblighi di pubblicazione, rimessi in capo alla P.A., di cui al d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.