ROBERTO SUCCIO

Il divieto di bis in idem nel sistema repressivo penale tributario

 

SOMMARIO: 1. Premessa e cenni al sistema sanzionatorio eurounitario. – 2. Evoluzione del sistema e prime soluzioni delle antinomie: il principio di specialità e le previsioni del d.lgs. n. 74 del 2000. – 3. La Sentenza CEDU A. e B. vs Norvegia, dopo le premesse del giudice di legittimità italiano e i primi tentativi di chiarimento della corte costituzionale. – 4. I fatti del processo nel caso A. e B. vs Norvegia: argomentazioni di partenza e conclusioni della CEDU. – 5. La dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque quale prima conclusione critica. – 6. Il concetto di sufficiently close connection … in substance and in time nelle argomentazioni barricadere della Corte di Cassazione e nelle perplessità del giudice delle leggi. – 7. Lo sviluppo logico-giuridico delle considerazioni svolte dalla CEDU nel caso A & B vs Norvegia. – 8. Le recenti conclusioni dell’Avvocato generale della Corte UE sul tema in oggetto. – 9. Riflessioni conclusive.

ABSTRACT

Il diritto dell’Unione e la CEDU non disciplinano una struttura concettuale atta a definire la linea di confine tra illecito amministrativo e illecito penale. La progressiva e reciproca collaborazione tra la Corti Europee sarà ancora turbata, poiché il Giudice di Strasburgo segue una via, il Giudice del Lussemburdo un’altra via. Inoltre, la protezione di un diritto inderogabile dell’individuo, protetto dal principio del ne bis in idem, non può essere lasciata alla discrezione degli Stati. In una prospettiva de iure condendo il modo più sicuro per garantire il rispetto dell’art. 4 del prot. 7 è la previsione legislativa, a livello adeguato, di un solo procedimento. Nel frattempo, diverse pronunce del giudice tributario e del giudice penale sugli stessi fatti, fondati su diverse valutazione dello stesso materiale probatorio, mettono in discussione l’autorità Statuale. La Corte di cassazione italiana sta ancora affrontando il tema con prudenza, data la preoccupazione che ne derivi di una deviazione non preferita dal diritto interno. Certamente la soluzione legislativa è la migliore, ma è lungi da realizzarsi.

The EU law and the ECHR still did not provide a clear conceptual framework for the definition of the dividing line between administrative and criminal offences. The progressive and mutual collaboration between the two European courts will evidently once again be deeply disturbed, Strasbourg going one way and Luxembourg going the other way. Furthermore, the protection of a non-derogable individual right such as ne bis in idem must not be left to the discretion of States. In a de iure condendo perspective, the surest manner of ensuring compliance with Article 4 of Protocol No. 7 is the legislative provision, at some appropriate stage, of a single-track procedure. In the meanwhile, different pronouncements by the tax and the criminal Court on the same facts, based on a different assessment of the same evidence, calls into question the authority of the State. The Italian Supreme Court is still approaching the topic with caution, worrying about the non-favorable deviation from domestic law. A comprehensive legislative solution should be the best solution; but it is still far to come.