ROBERTO SUCCIO
Il divieto di bis in idem nel sistema repressivo penale tributario
SOMMARIO: 1. Premessa e cenni al sistema sanzionatorio eurounitario. – 2. Evoluzione del sistema e prime soluzioni delle antinomie: il principio di specialità e le previsioni del d.lgs. n. 74 del 2000. – 3. La Sentenza CEDU A. e B. vs Norvegia, dopo le premesse del giudice di legittimità italiano e i primi tentativi di chiarimento della corte costituzionale. – 4. I fatti del processo nel caso A. e B. vs Norvegia: argomentazioni di partenza e conclusioni della CEDU. – 5. La dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque quale prima conclusione critica. – 6. Il concetto di sufficiently close connection … in substance and in time nelle argomentazioni barricadere della Corte di Cassazione e nelle perplessità del giudice delle leggi. – 7. Lo sviluppo logico-giuridico delle considerazioni svolte dalla CEDU nel caso A & B vs Norvegia. – 8. Le recenti conclusioni dell’Avvocato generale della Corte UE sul tema in oggetto. – 9. Riflessioni conclusive.
ABSTRACT
Il diritto dell’Unione e la CEDU non disciplinano una struttura concettuale atta a definire la linea di confine tra illecito amministrativo e illecito penale. La progressiva e reciproca collaborazione tra la Corti Europee sarà ancora turbata, poiché il Giudice di Strasburgo segue una via, il Giudice del Lussemburdo un’altra via. Inoltre, la protezione di un diritto inderogabile dell’individuo, protetto dal principio del ne bis in idem, non può essere lasciata alla discrezione degli Stati. In una prospettiva de iure condendo il modo più sicuro per garantire il rispetto dell’art. 4 del prot. 7 è la previsione legislativa, a livello adeguato, di un solo procedimento. Nel frattempo, diverse pronunce del giudice tributario e del giudice penale sugli stessi fatti, fondati su diverse valutazione dello stesso materiale probatorio, mettono in discussione l’autorità Statuale. La Corte di cassazione italiana sta ancora affrontando il tema con prudenza, data la preoccupazione che ne derivi di una deviazione non preferita dal diritto interno. Certamente la soluzione legislativa è la migliore, ma è lungi da realizzarsi.