Corte di Cassazione – sentenza 17 gennaio 2020, n. 844 – Presidente Uliana Armano – Redattore Giuseppe Cricenti – M.A., S.M. (Avv. A. Tomeo); MA.CA. (Avv.ti A. Guerriero, L. Bonavita). VENDITA A SCOPO DI GARANZIA – DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO – PATTO MARCIANO – STIMA DELLA COSA – COMPATIBILITÀ. Il divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c. non opera quando nell’operazione negoziale sia stato inserito un patto marciano, trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.

REMO TREZZA

PATTO COMMISSORIO E PATTO MARCIANO NELLA DIMENSIONE “RETALE” DELL’AUTONOMIA NEGOZIALE

 

1. Il caso. – 2. La sentenza impugnata e i motivi del ricorso. – 3. La sentenza in rassegna e l’argomentazione della Corte di legittimità. – 4. La parte centrale dell’argomentazione: la funzione del patto commissorio e del patto marciano e il pegno irregolare (art. 1851 c.c.) come norma eccezionale. – 5. Il precedente della Corte e la risoluzione del caso. – 6. Brevi conclusioni.

 

  1. Il caso

MA.CA. ha acquistato la proprietà di un immobile da S.M., con contestuale contratto di comodato a favore di quest’ultimo al fine di consentirgli di abitare con la moglie nell’immobile appena alienato. La vendita è stata accompagnata da alcune previsioni specifiche[…]