T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 16 luglio 2020 n. 8162 – Presidente: A. S. Amodio
Estensore: L. M. Brancatelli
ATTO POLITICO DI NATURA SOGGETTIVA – ATTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’AGCM – INAMMISSIBILITÀ RICORSO PER SOTTRAZIONE ONTOLOGICA AL SINDACATO GIURISDIZIONALE .
L’atto di nomina del presidente partecipando della natura soggettivamente politica, poiché espressione di organi costituzionali di vertice, è libero nel fine, in quanto adottato con lo scopo di tutelare gli interessi della collettività e delle superiori esigenze di carattere generale.
Dalla natura di atto politico di tale nomina deriva l’inammissibilità della sua impugnazione per sottrazione ontologica al sindacato giurisdizionale.
Pietro Mancini
Sulla sottrazione ontologica al sindacato giurisdizionale degli atti politici
SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Dommatica ricostruttiva della nozione di atto politico. – 3. L’evoluzione storico-legislativa dell’atto politico. – 4. Profili ricognitivi. L’atto politico nell’interpretazione della giurisprudenza. – 5. Procedimentalizzazione mediata dalla Costituzione ed esaurimento della libertà delle forme.
- Premessa
La controversia origina dalla impugnazione dell’atto di nomina del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), deliberato dai presidenti delle Camere dei deputati e del Senato.
I giudici del TAR Lazio hanno giudicato inammissibile il ricorso proposto per la rilevata natura propriamente politica dell’atto di nomina impugnato, che, come tale, è sottratto al sindacato del G.A.
Il meccanismo di nomina del Presidente dell’AGCM è infatti disciplinato dall’art. 10, co. 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287 e prevede la determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Sulla nozione di atto politico viene richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la qualificazione di atto politico è condizionata alla sussistenza di due requisiti: il primo di carattere soggettivo, consistente nel fatto che l’atto debba promanare da un organo preposto all’indirizzo ed alla direzione della cosa pubblica al massimo livello; il secondo a carattere oggettivo, consistente nell’essere l’atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016 n. 808).
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