DARIO LUONGO
Biagio Brugi storico del diritto intermedio
- L’imprescindibilità della tradizione giuridica italiana. – 2. Le critiche di Alberico Gentili ai ‘fraintendimenti’ umanistici. – 3. Oltre l’esclusivismo giuridico. – 4. La centralità dell’interpretatio. – 5. Il «tecnicismo» del diritto romano. – 6. I pregi della communis opinio e della letteratura consiliare. – 7. La moderazione dell’Umanesimo giuridico italiano. – 8. Il codice repertorio di massime giurisprudenziali.
Abstract
Biagio Brugi fu fra i romanisti che, fra XIX e XX secolo, diedero il maggiore contributo allo studio del diritto medievale e moderno. Egli valorizzò fortemente la creatività della scienza giuridica medievale, prendendo decisamente le distanze dai filoni dell’Umanesimo e dell’Illuminismo maggiormente critici verso la tradizione. Per lo studioso toscano la conoscenza del diritto medievale e moderno, lungi dal soddisfare mere curiosità erudite, era un indispensabile supporto dell’elaborazione dogmatica. Infatti, il romanista, se da un lato prendeva le distanze dal rifiuto di Savigny per la codificazione, dall’altro parlava senza mezzi termini di illusione dell’autosufficienza dei codici. Codici che costituivano, a suo avviso, il frutto della plurisecolare attività ermeneutica della dottrina giuridica medievale e moderna. La dottrina di diritto comune doveva pertanto rivivere nell’elaborazione scientifica che il giurista era chiamato a svolgere sul diritto del presente.
Biagio Brugi was among the ‘romanists’ who, between the nineteenth and twentieth centuries, made the greatest contribution to the study of medieval and modern law. He strongly valued the creativity of medieval legal science, decisively distancing himself from the strands of Humanism and the Enlightenment that were more critical of tradition. For the Tuscan scholar, knowledge of medieval and modern law, far from satisfying mere scholarly curiosity, was an indispensable support for dogmatic elaboration. In fact, the Romanist, while on the one hand distanced himself from Savigny’s refusal of codification, on the other he spoke in no uncertain terms of the illusion of the self-sufficiency of codes. Codes which, in his opinion, were the fruit of the centuries-old hermeneutic activity of medieval and modern legal doctrine. The doctrine of common law had therefore to revive in the scientific elaboration that the jurist was called to carry out on the law of the present.