Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 – Presidente Giovanni Mammone – Relatore-Estensore Luigi Giovanni Lombardo – Ricorrente Curatela del fallimento di L.R.C. in persona del Curatore pro tempore.

COMUNIONE ORDINARIA E COMUNIONE EREDITARIA NATURA GIURIDICA – DIVISIONE DELLA COMUNIONE – DIVISIONE ENDOESECUTIVA E ENDOCONCORSUALE AVENTE AD OGGETTO EDIFICIO ABUSIVO – SCIOGLIMENTO COMUNIONE EREDITARIA AVENTE AD OGGETTO EDIFICIO ABUSIVO – ATTO INTER VIVOS – DIVISIONE PARZIALE CON ESCLUSIONE DELL’EDIFICIO ABUSIVO

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. [Rv. 655501 – 01]
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. [Rv. 655501 – 02]
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. [Rv. 655501 – 03]
Nell’ipotesi in cui tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell’art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. [Rv. 655501 – 04]
In forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. “endoesecutiva”) o nell’ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. [Rv. 655501 – 05]

BARBARA KNOLL

La divisione della comunione ereditaria
e il fabbricato abusivo

SOMMARIO: 1. Riassunto dei fatti di causa e questioni giuridiche. 2. Le varie tipologie di divisione. 3. Brevi cenni all’istituto della divisione ereditaria negli ordinamenti di Austria e Germania. 4. Gli edifici abusivi e la limitazione della divisibilità. 5. Le questioni esaminate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 6. Osservazioni conclusive.

 

  1. 1. Riassunto dei fatti di causa e questioni giuridiche

Il caso posto all’esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione trae origine da una domanda giudiziale di divisione proposta dal curatore fallimentare nei confronti dei fratelli del fallito volta ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sorta tra i fratelli avente ad oggetto un bene immobile[…]