Corte di Cassazione – Sezione I Penale, sentenza 15 aprile 2019 (Ud. 20 dicembre 2018), n. 26057 – Presidente Mariastefania Di Tomassi – Relatore-Estensore Carlo Renoldi – Ricorrente P. G. Termini Imerese

UTILIZZO CONCORDATO DI UN IPOCORISTICO NON PROPRIO PER LA CANDIDATURA – ELEZIONI REGIONALI – DELITTO DI ATTENTATO CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO – COERCIZIONE ELETTORALE – CONCORSO DI REATI – CONDOTTA INGANNEVOLE – NON SUSSISTE.

Non sussiste concorso di reati fra i delitti di attentato contro i diritti politici del cittadino, art. 294 cod. pen., e di coercizione elettorale in materia di elezioni locali, art. 87 d.P.R. 570/1960, dal momento che entrambe le norme afferiscono alla stessa materia, la prima avendo un carattere più generale e residuale rispetto alla seconda.

La nozione di inganno rilevante ai fini dei reati in esame consiste in una pressione di tale intensità tale da comprimere la libertà di scelta dell’elettore e da condurlo a determinarsi, nell’esercizio del diritto politico e nella scelta se firmare o meno a sostegno di una candidatura, in modo contrario alla sua reale volontà.

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Francesco Camplani

UN IPOCORISTICO PER DUE FRATELLI: QUALE RILEVANZA PENALE AI FINI DELLA TUTELA DEL LIBERO ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI?

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. Il caso. 2. Le figure di reato coinvolte. 2.1. La fattispecie di attentato contro i diritti politici del cittadino. 2.2. La fattispecie di coercizione elettorale. 2.3. Considerazioni di diritto penale comparato. 3. Le questioni sollevate nel ricorso del Procuratore. 4. La soluzione della Corte. 5. Osservazioni conclusive.

  1. Considerazioni introduttive. Il caso

La figura dell’art. 294 cod. pen., invero non particolarmente vitale nel corso della sua pur lunga storia, ha conosciuto nel corso dell’ultimo anno un interesse senza precedenti da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Con una decisione del 2018, infatti, la Sezione I penale della Corte di Cassazione aveva ravvisato gli elementi del reato in capo ad un politico locale di spicco, pro tempore vicesindaco del suo comune, che aveva esercitato pressioni sul suo sindaco al fine di ottenerne le dimissioni. Il Collegio non era potuto giungere a condanna a causa dell’intervenuta prescrizione: l’analisi del fatto si era svolta, pertanto, ai fini delle statuizioni civili, raggiungendo sul punto un esito positivo. […]