Corte dei conti – Sezione II giurisdizionale centrale di Appello – sentenza 29 agosto 2018, n. 504 – Presidente e Estensore L. Calamaro – Inps (avv. ti M. Passarelli, L. Caliulo e altri) contro M. G. C. (avv. F. de Jorio).
Conferma sent. Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio n. 249/2016.

 

PENSIONI CIVILI E MILITARI – INDEBITO PENSIONISTICO – RIPETIZIONE AL LORDO DELLE RITENUTE ERARIALI – ESCLUSIONE.
PENSIONI CIVILI E MILITARI – RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE – RILEVANZA PRINCIPIO MATERIALE PERCEZIONE – RIPETIZIONE SOMME SOLO AL NETTO DELLE RITENUTE IRPEF – LEGITTIMITÀ.

L’indebito pensionistico dichiarato ripetibile dal pensionato deve essere recuperato dall’Istituto previdenziale al netto delle ritenute fiscali, trattandosi di somme non materialmente percepite dall’interessato e, quindi, non esigibili in restituzione nell’ambito del rapporto pensionistico tra le parti in causa.

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Daniela Siciliano

in tema di ripetibilità, al netto delle ritenute irpef, delle somme indebitamente corrisposte ai fini pensionistici

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La questione giurisprudenziale. – 3. Le tesi contrapposte. – 3.1. La tesi dell’Istituto previdenziale appellante. – 3.2. La tesi dell’appellato. – 4. La decisione giudiziale e la relativa motivazione. – 5. Il commento. – 5.1. Alcune ulteriori osservazioni nel merito.

  1. Premessa

Con la sent. n. 504 del 2018, la Sez. II centrale di appello della Corte dei conti, mutando il proprio orientamento negativo, condiviso finora anche da altre sezioni centrali, ha ritenuto che l’indebito pensionistico dichiarato ripetibile dal pensionato deve essere recuperato dall’Istituto previdenziale solo al netto delle ritenute fiscali. […]