Corte di Cassazione – Sezione I Civile, ordinanza 2 novembre 2017 (Udienza 31 Maggio 2017), n. 26057 – Presidente Aniello Nappi – Relatore-Estensore Marco Marulli – M. G. contro Banca Monte Paschi di Siena S.p.A

CONTRATTO “FOR YOU” – INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – COLLEGAMENTO NEGOZIALE – MERITEVOLEZZA, ART. 1322 COMMA 2 C. C. – MANCA – NULLITÀ – OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO – NON
SUSSISTE.

Il contratto finanziario “for you” evidenzia un abnorme squilibrio fra le prestazioni delle due controparti, una delle quali istituto bancario, pertanto non integra un interesse meritevole di tutela ai fini dell’autonomia negoziale. Tale rilievo assorbe ogni considerazione riguardo alla validità del negozio.

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Elisabetta Colombo

L’ATIPICITÀ CONTRATTUALE ED IL LIMITE DELLA MERITEVOLEZZA EX ART.
1322 C.C. NELL’AMBITO DELL’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

SOMMARIO: 1. Il fatto oggetto della pronuncia in esame. – 2. La decisione della Corte in continuità con i propri precedenti. – 3. Sull’unicità della fattispecie contrattuale atipica e sulla sua meritevolezza. – 4. Violazione degli obblighi degli intermediari finanziari: causa di nullità? – 5. Osservazioni conclusive.

  1. Il fatto oggetto della pronuncia in esame

La Cassazione si è occupata, nella pronuncia in esame, dell’allegata inammissibilità nel nostro ordinamento del contratto denominato “4YOU”, letteralmente “su misura per te”, stipulato da una persona fisica su offerta della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. I profili che hanno portato all’accoglimento del ricorso, con contestuale cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso1, si sono concentrati sul tema del valore dell’atipicità contrattuale, nel rispetto però della condizione di meritevolezza previsto al secondo comma dell’articolo 1322 del c.c.[…]