Cassazione civ., Sezioni Unite, 7 aprile 2020, n. 7739 – Presidente: G. Mammone – Relatore: E. L. Bruschetta – B. P. (Avv.ti C. Persichelli e S. Lazzarini) contro Agenzia del Demanio

Sdemanializzazione tacita – atto amministrativo di sclassificazione – natura dichiarativa – mantenimento o perdita destinazione demaniale – necessità accertamento di fatto – demanio marittimo – eccezione ex art. 39 cod. nav. – demanio idrico – eccezione ex art. 947 cod. civ.

Il dettato del vigente art. 829 cod. civ., che si pone in continuazione con quanto disposto dall’art. 429 del codice civile del 1865, riconoscendo in sostanza che il c.d. provvedimento di sclassificazione ha natura esclusivamente dichiarativa, conduce alla pacifica conclusione che la perdita della destinazione ad uso pubblico di un bene prescinde da un formale provvedimento dell’Amministrazione, concretandosi invece nel mero fatto del passaggio del bene pubblico dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato (c.d. sdemanializzazione tacita). E ciò diversamente da quanto previsto dall’art. 35 cod. nav., per il demanio marittimo, e dall’art. 947, comma 3, cod. civ. per il demanio idrico.

DOMENICO CROCCO

A proposito di beni pubblici
e sdemanializzazione tacita tra conferma
di principi giurisprudenziali consolidati
e riconoscimento di eccezioni normative

 

SOMMARIO: 1. Premessa. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7739 del 2020 tra conferma di principi consolidati in tema di sdemanializzazione tacita e riconoscimento di eccezioni normative (art. 35 cod. nav., per il demanio marittimo, e art. 947, comma 3, cod. civ. per il demanio idrico). – 2. I beni pubblici e le loro categorie nell’ordinamento italiano. I beni del demanio pubblico e quelli del patrimonio (indisponibile e disponibile) dello Stato e degli altri enti pubblici. – 3. La necessaria presenza di alcune circostanze concorrenti per la qualificazione di un bene come appartenente al demanio pubblico. – 4. Gli atti di classificazione quali atti amministrativi di mero riconoscimento della demanialità di un bene. – 5. L’estensione della demanialità: le pertinenze e i diritti di servitù demaniali. Cenni alle altre limitazioni di diritto pubblico. – 6. La cessazione della demanialità e l’atto di sclassificazione. – 7. La cessazione per facta concludentia della qualità demaniale di un bene pubblico (c.d. sdemanializzazione tacita). – 8. Le eccezioni normative (art. 35 cod. nav., per il demanio marittimo, e art. 947, comma 3, cod. civ. per il demanio idrico) all’ammissibilità della sdemanializzazione tacita. – 9. Gli effetti della cessazione della demanialità. – 10. Conclusioni.

  1. Premessa

Con la sentenza n. 7739 del 7 aprile 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inteso confermare i principi giurisprudenziali ormai consolidati in tema di sdemanializzazione tacita, concernenti cioè il passaggio per facta concludentia di un bene pubblico dal regime giuridico demaniale a quello meno restrittivo del patrimonio disponibile, e al contempo riconoscere, in termini di eccezione alla regola generale dell’art. 829 cod. civ., che per i beni del demanio marittimo e per quelli del demanio idrico, rispettivamente disciplinati dall’art. 35 cod. nav. e dall’art. 947, comma 3, cod. civ., la perdita della qualità demaniale consegue necessariamente ad un provvedimento dell’Amministrazione che in tal caso non ha più solo efficacia meramente dichiarativa, ma anche sostanzialmente costitutiva.
Ma procediamo comunque con ordine.

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