Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 32, 13 luglio 2020, n. 5408 (ud. 22 giugno 2020)
Pres. Giulio Gomez D’Ayala
Rel. Tommaso Maglione
Giud. Gian Piero Scoppa
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI NOTIFICA (EX ART. 16 BIS, D.LGS. 546/1992) – NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – PRINCIPIO GENERALE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DELL’ATTO PROCESSUALE EX ART. 156, COMMA 3 C.P.C – NULLITÀ SANABILE DEL VIZIO DELL’ATTO PROCESSUALE.
In tema di difetto di notifica e di deposito degli atti processuali trovano applicazione i principi generali di diritto processuale in tema di sanabilità del vizio, in particolare il principio del “raggiungimento dello scopo dell’atto”, ex art. 156, comma 3, c.p.c. .
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 19, 22 marzo 2021, n. 2717 (ud. 25 gennaio 2021)
Pres. Felicita Pugliese
Rel. Antonella Ciccarella
Giud. Raffaella Miranda
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI NOTIFICA (EX ART. 16 BIS, D.LGS. 546/1992) – NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ.
La violazione dell’obbligo di notifica e di deposito con modalità telematiche degli atti del processo tributario sancito nell’art. 16, comma 1 lett. a), n. 4 del decreto legge n. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018, assurge ad elemento fondante per una declaratoria di inammissibilità del ricorso per i giudizi instaurati a decorrere dal 1 luglio 2019 sulla base delle modifiche apportate all’art. 16 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, prescindendo dagli effetti, in termini di raggiungimento dello scopo prodotti dall’atto processuale posto in essere.
CARMINE ALDO AGNELLO QUERCIA
brevi notazioni sul principio del raggiungimento dello scopo
nel processo telematico tributario
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il processo tributario telematico e l’obbligo di notifica e di deposito con modalità digitali degli atti del processo. –– 3. Il difetto di notifica e l’invalidità degli atti del processo tributario. – 3.1 La nullità degli atti processuali. – 3.2 La sanabilità dei vizi di nullità. Il principio del raggiungimento dello scopo. – 4. Approcci giurisprudenziali differenti verso una tematica comune. – 5. Osservazioni conclusive.
- Premessa
L’ ultimo decennio si è caratterizzato per un grande impegno legislativo verso la digitalizzazione del processo tributario, anche in attuazione degli obiettivi di efficienza e di celerità nella definizione giudiziale nonché di economia gestionale del settore della giustizia fissati in sede comunitaria.
La transizione dalle modalità analogiche a quelle digitali, tuttavia, ha presentato non poche difficoltà attuative e con riferimento alla regolarità delle comunicazioni e delle notifiche degli atti fiscali e processuali.
In merito va detto, però, che non sempre il ricorso ai principi generali del sistema giuridico e, in particolare, al principio processuale del raggiungimento dello scopo (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) si è rivelato risolutorio. Ed invero, non sono mancate al riguardo pronunce discordanti rese loro da parte delle Commissioni tributarie provinciali e Commissioni regionali. In altri termini il raggiungimento del fine della notifica di un atto processuale e, quindi, la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario, non sempre è stato considerato un correttivo sufficientemente applicabile ai vizi di cui è affetto l’atto di notifica telematica. […]