Corte costituzionale – sentenza 31 gennaio 2019, n. 13 – Presidente Giorgio Lattanzi – Redattore Giancarlo Coraggio – R.G. (Avv.ti B. Randazzo e G. Olivieri), Centro Istruttorie spa – CISPA (Avv. C. Tesauro), P.D.M. (Avv.ti B. Caravita di Toritto, G.M. Roberti e A. Saccucci), Consiglio notarile di Milano (Avv.ti F. Cintioli e A. Barone), Presidenza del Consiglio dei ministri (Avv.ti Stato G. Palmieri e S. Fiorentino) e Consiglio nazionale del notariato (avv. M. Luciani).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legittimazione soggetto proponente – AGCM – Esclusione. 

Sono inammissibili per difetto di legittimazione del rimettente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 e dell’art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sollevate dall’AGCM.

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Corte costituzionale – sentenza 14 febbraio 2019, n. 18 – Presidente Giorgio Lattanzi – Redattore Aldo Carosi – Presidenza del Consiglio dei ministri.

 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legittimazione soggetto proponente – Corte dei conti in sede di controllo di legittimità – Spetta.

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti nell’ambito del controllo di legittimità sui bilanci degli enti locali. Ciò in quanto tale forma di controllo sarebbe esercitato da un “giudice”, tale per composizione, terzietà e imparzialità rispetto al sistema delle autonomie, al servizio del principio di legalità e a presidio del bilancio quale “bene pubblico”, nell’ambito di un procedimento connotato da un alto tasso di contraddittorio e dalla pubblica adunanza – in applicazione analogica delle norme dettate per il controllo preventivo – destinato a confluire in una decisione suscettibile di acquisire stabilità giuridica e condizionante in modo definitivo la possibilità di rimanere nell’ambito della procedura di predissesto, evitando quella di dissesto.

Marialaura Rea

THE DARK SIDE OF THE COURT. BREVI CONSIDERAZIONI SULL’ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, TRA ZONE D’OMBRA E ZONE FRANCHE, IN DUE RECENTI SENTENZE DELLA CONSULTA.

SOMMARIO: 1. Qualche riflessione sull’elasticità del criterio per l’accesso alla Corte costituzionale. – 2. La sentenza n. 13 del 2019: il difetto di legittimazione per l’Agcm. – 3. La natura giurisdizionale della Corte dei conti in sede di controllo di legittimità: la sentenza n. 18 del 2019. – 4. Una questione, quella dell’Agcm, destinata a riproporsi. 

 

  1. Qualche riflessione sull’elasticità del criterio per l’accesso alla Corte costituzionale

Nei primi mesi dell’anno 2019 la Corte costituzionale si è pronunciata per ben due volte sul tema cruciale dell’accesso alla proposizione della questione di costituzionalità. Le sentenze, che costituiscono, appunto, oggetto della nostra breve analisi, sono la n. 13 del 31 gennaio[1] e la n. 18 del 14 febbraio del 2019, le quali, nonostante riguardino la stessa materia, tuttavia si distinguono per la diversa natura dei soggetti rimettenti – nella prima pronuncia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ora: Agcm); nella seconda, la Corte dei conti – e per il diverso esito della decisione: di rigetto nel merito nella prima, di accoglimento nella seconda.

L’interesse al loro approfondimento nasce dalla percezione che la Corte costituzionale abbia volontariamente scelto di conformare le sue decisioni […]

 

[1] Corte cost., sent., 31 gennaio 2019, n.13, in www.cortecostituzionale.it. Alcune delle riflessioni sulla sentenza de qua sono maturate dopo aver partecipato al Competition Lunck Talk, organizzato dall’Associazione Italiana Antitrust il 13 febbraio 2019.