INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – VIZIO DI FORMA DEL CONTRATTO-QUADRO – NULLITÀ EX ART. 23 T.U.F. – DEDUZIONE SELETTIVA DA PARTE DELL’INVESTITORE IN RELAZIONE A SINGOLI INVESTIMENTI – AMMISSIBILITÀ – CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA – RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.
La Sez. I civ. della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso all’esame del Primo Presidente, per la valutazione in ordine all’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza – originante da un contrasto di giurisprudenza – concernente la possibilità per l’investitore di fare un uso selettivo della nullità del contratto-quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto nullo.
ANDREA A. SALEMME – MARIANNA LOGLISCI
LA NULLITÀ SELETTIVA NEI CONTRATTI FINANZIARI
- I contratti di intermediazione finanziaria: tra punti fermi ed incertezze
I contratti d’intermediazione finanziaria tornano all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza della Sez. I civ., n. 23927 del 2 ottobre 2018, la quale si interroga sulla portata applicativa, in relazione ai singoli contratti di finanziamento, dell’azione di nullità di un contratto-quadro che violi il requisito di forma di cui all’art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (d’ora innanzi, t.u.f.).
L’attività di prestazione di servizi d’investimento da parte dell’intermediario avviene mediante la stipulazione di…