Corte di Cassazione – Sezione I Civile, sentenza 27 novembre 2019, n. 31051 – Presidente Antonio Didone – Relatore-Estensore Aldo A. Dolmetta – Ricorrente V. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore – Controricorrente Fallimento A. R. S.p.A., in persona del curatore pro tempore .

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – PEGNO DI QUOTE – PATTO DI ROTATIVITÀ – FALLIMENTO – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la “partecipazione” dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell’impresa che da questo promana, esulando dall’ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell’art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.

SERENA M. SCALERA

Il pegno di quote di s.r.l. si costituisce con
l’iscrizione nel registro delle imprese

SOMMARIO: 1. Riassunto dei fatti di causa e questioni giuridiche. 2. Le varie tipologie di divisione. 3. Brevi cenni all’istituto della divisione ereditaria negli ordinamenti di Austria e Germania. 4. Gli edifici abusivi e la limitazione della divisibilità. 5. Le questioni esaminate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 6. Osservazioni conclusive.

 

  1. 1. Riassunto dei fatti e problema giuridico

Con la pronuncia del 27 novembre 2019, n. 31051, la Corte di Cassazione ha formulato il principio di diritto secondo cui la costituzione in pegno di quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto dell’art. 2806 c.c., e pertanto il diritto di pegno risulta costituito con iscrizione […]